STATUTO della “FONDAZIONE SALVATORE COLELLA ETS”
Articolo 1 Denominazione – normativa applicabile
Per volontà dei coniugi Nunzio Colella e Anna Sorrentino è costituita la “FONDAZIONE SALVATORE COLELLA ETS”
La Fondazione intende perpetuare il ricordo ed onorare il nome del sig. Salvatore Colella, rispettivamente padre e suocero dei fondatori. La Fondazione assume la forma giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo Settore o CTS) e delle norme del Codice Civile. La Fondazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, la locuzione “ente del terzo settore” ovvero l’acronimo “ETS”.
La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.
Articolo 2 Sede
La Fondazione ha sede in Napoli (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 167/3.
Articolo 3 Scopo Oggetto
Scopo della Fondazione è svolgere attività di beneficenza, di sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti e prodotti, l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, interventi e servizi sociali, fornire prestazioni sanitarie e sociosanitarie finalizzate alla prevenzione ed alla promozione della salute e della partecipazione alla vita sociale, l’istruzione e la formazione professionale, l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, la tutela degli animali, la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative.
Pertanto la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1 CTS e segnatamente:
A tal fine la fondazione potrà:
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell’attività di interesse generale e negli scopi della Fondazione. Dette diverse attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall’art. 6, comma 1, CTS.
Articolo 4 Fondatori Partecipanti Sostenitori Benemeriti
Sono FONDATORI il sig. Nunzio Colella, nato a Napoli il 22 luglio 1953 e la sig.ra Anna Sorrentino nata a Napoli il 18 settembre 1958. La durata della qualifica è a vita.
Sono PARTECIPANTI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alle attività della Fondazione, contribuiscono al sostegno della medesima attraverso idee, proposte e suggerimenti, divulgano le motivazioni delle iniziative della Fondazione.
Sono SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al sostegno della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante o Sostenitore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno due Consiglieri. La durata della carica è annuale. Il Consiglio può deliberare l’entità di una quota annuale di contribuzione per i Partecipanti e per i Sostenitori.
Sono BENEMERITI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, nel sostegno della Fondazione, si distinguono per l’alto livello e la continuità del proprio contributo culturale o materiale. La qualifica di Benemerito è attribuita al Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime dei Consiglieri. La durata della qualifica è a vita.
Articolo 5 Volontari lavoratori dipendenti
La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari.
Articolo 6 Durata
La fondazione ha durata indeterminata.
Articolo 7 Patrimonio Fondo di Dotazione
Il patrimonio della Fondazione è composto:
Il Patrimonio iniziale della Fondazione rappresenta il Fondo di Dotazione ed è costituito dai beni indicati all’art. 3 dell’atto costitutivo.
Il Fondo di Dotazione è rispettoso del limite minimo di cui all’art. 22, comma 4, CTS ed è di valore complessivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
Al fine di proteggere l’integrità del Fondo di Dotazione, è fatto obbligo agli amministratori di costituire, alla voce passività, un “fondo di salvaguardia del patrimonio”, alimentato, annualmente, dagli eventuali avanzi dell’esercizio.
Articolo 8 Fondo di Gestione
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il Fondo di Gestione, costituito dai proventi derivanti:
Nel caso di co-finanziamenti pubblici o/e privati, per progetti specifici, il Consiglio di Amministrazione è obbligato alla compilazione di una contabilità separata.
È fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 9 Salvaguardia del patrimonio
Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione ed assicurare la conservazione del suo valore nel lungo periodo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione possa subire e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa in materia o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
Ai sensi dell’art. 22, comma 5, CTS, quando il patrimonio minimo risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo i predetti criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.
Articolo 10 Raccolta fondi
La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti, nonché all’art.7, comma 2, CTS.
La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 11 Irripetibilità di apporti e versamenti
Qualunque apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile, in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte, di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione.
Articolo 12 Divieto di distribuzione
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.
Articolo 13 -Patrimoni destinati
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, può delineare la costituzione uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
Articolo 14 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
Gli incarichi svolti dagli Organi della Fondazione non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15 Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri (ovvero da un numero di componenti come determinati al comma che segue) nominati dai Fondatori e, successivamente, dai quattro figli dei Fondatori. In tale caso ciascun figlio dei Fondatori nominerà un membro ed il quinto sarà nominato a maggioranza dai figli stessi ed in caso di parità prevale il voto del più anziano di età; successivamente, ciascun ramo familiare che ha avuto come capostipite un figlio dei Fondatori, sceglierà a maggioranza tramite un rappresentante comune (il discendente più anziano di età), un membro del Consiglio di Amministrazione e il quinto sarà nominato a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del più anziano di età.
Con voto unanime degli aventi diritto come sopra individuati, può essere determinato e nominato un numero di membri del Consiglio di Amministrazione maggiore (fino ad un massimo di nove componenti) o minore di cinque.
La durata dell’incarico di Consigliere è di tre anni.
Gli incarichi sono rinnovabili. Il Consiglio di Amministrazione scade in coincidenza con l’Adunanza convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall’Organo stesso.
Articolo 16 Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione è investito di tutti i poteri e compie pertanto tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Al Consiglio di Amministrazione compete:
Articolo 17 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce presso la propria sede o altro luogo purchè in Italia di norma in seduta ordinaria almeno due volte l’anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione avviene mediante invito, a mezzo di messaggio di posta elettronica con ricevuta di ricezione, di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmesso dal Presidente ai membri del Consiglio di Amministrazione, all’Organo di Controllo e, se nominato, al Revisore Legale, con le modalità informative correnti, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’invito dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono in ogni caso valide le adunanze in cui partecipano tutti i Consiglieri e i membri dell’Organo di Controllo.
Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, partecipanti, sostenitori, benemeriti, amministratori, tecnici, esperti e personalità del mondo giuridico istituzionale.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera, ove non diversamente previsto dallo Statuto, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti ha peso determinante il voto del più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente della Fondazione e gli eventuali consiglieri delegati o procuratori speciali con rappresentanza verso terzi, nonché l’Organo di controllo ed il Revisore legale, sono nominati con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza o con modalità telematiche tali da consentire:
Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve trovarsi pure il segretario verbalizzante, ovvero il notaio.
Articolo 18 Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età, il quale legittimerà nei confronti dei terzi la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente impedito” o di altro similare.
Articolo 19 L’Organo di Controllo
L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, da un Componente Unico o da un Collegio composto da tre componenti effettivi, tra i quali viene nominato un Presidente, e due supplenti; i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.
L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.
L’organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Inoltre esercita i compiti di monitoraggio dell’osservanza degli scopi e delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa degli enti del terzo settore e delle linee guida di cui all’art. 14 CTS.
Articolo 20 Il Revisore legale
Al ricorrere delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore legale. Il Revisore legale è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel registro dei Revisori Legali, ovvero può essere attribuita all’Organo di Controllo ed in tal caso tutti i suoi membri dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
Il Revisore legale dura in carica tre esercizi, sono all’adunanza del Consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
Articolo 21 L’Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 22 Bilancio di esercizio
Entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva i documenti di bilancio, che è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione. Il bilancio può essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.
Se ne ricorre l’obbligo, nel medesimo termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale.
Il Presidente cura tutti gli obblighi di legge previsti per il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nonché di pubblicità verso terzi delle informazioni di carattere patrimoniale e reddituale, inclusa l’aggiornamento del sito internet con le notizie sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti
Articolo 23 Libri della Fondazione
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione tiene:
Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari.
Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può prenderne visione ed estrarne copie.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio stesso e può essere esaminato da ciascun consigliere, nonché da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’organo stesso.
Articolo 24 Trasformazione, Fusione, Scissione
La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, anche sensi dell’art. 42-bis, del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza degli aventi diritto.
Articolo 25 Devoluzione del patrimonio
In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 26 Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.