Statuto

STATUTO della “FONDAZIONE SALVATORE COLELLA ETS”

Articolo 1 Denominazione – normativa applicabile

Per volontà dei coniugi Nunzio Colella e Anna Sorrentino è costituita la “FONDAZIONE SALVATORE COLELLA ETS”
La Fondazione intende perpetuare il ricordo ed onorare il nome del sig. Salvatore Colella, rispettivamente padre e suocero dei fondatori. La Fondazione assume la forma giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo Settore o CTS) e delle norme del Codice Civile. La Fondazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, la locuzione “ente del terzo settore” ovvero l’acronimo “ETS”.
La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

Articolo 2 Sede

La Fondazione ha sede in Napoli (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 167/3.

Articolo 3 Scopo Oggetto

Scopo della Fondazione è svolgere attività di beneficenza, di sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti e prodotti, l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, interventi e servizi sociali, fornire prestazioni sanitarie e sociosanitarie finalizzate alla prevenzione ed alla promozione della salute e della partecipazione alla vita sociale, l’istruzione e la formazione professionale, l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, la tutela degli animali, la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative.
Pertanto la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1 CTS e segnatamente:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  8. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  9. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine la fondazione potrà:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, che non siano riferiti a debiti di terzi e contratti per realizzare gli scopi dell’ente;
  • acquistare in proprietà di immobili, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque titolo;
  • raccordare la propria attività, nell’ambito dei medesimi settori, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici;
  • costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell’attività di interesse generale e negli scopi della Fondazione. Dette diverse attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall’art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 4 Fondatori Partecipanti Sostenitori Benemeriti

Sono FONDATORI il sig. Nunzio Colella, nato a Napoli il 22 luglio 1953 e la sig.ra Anna Sorrentino nata a Napoli il 18 settembre 1958. La durata della qualifica è a vita.
Sono PARTECIPANTI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alle attività della Fondazione, contribuiscono al sostegno della medesima attraverso idee, proposte e suggerimenti, divulgano le motivazioni delle iniziative della Fondazione.
Sono SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al sostegno della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante o Sostenitore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno due Consiglieri. La durata della carica è annuale. Il Consiglio può deliberare l’entità di una quota annuale di contribuzione per i Partecipanti e per i Sostenitori.
Sono BENEMERITI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, nel sostegno della Fondazione, si distinguono per l’alto livello e la continuità del proprio contributo culturale o materiale. La qualifica di Benemerito è attribuita al Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime dei Consiglieri. La durata della qualifica è a vita.

Articolo 5 Volontari lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 Durata

La fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 7 Patrimonio Fondo di Dotazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal Fondo di Dotazione costituito dai Fondatori e pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00);
  • dai beni immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
  • dalle elargizioni o contributi con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il Patrimonio iniziale della Fondazione rappresenta il Fondo di Dotazione ed è costituito dai beni indicati all’art. 3 dell’atto costitutivo.
Il Fondo di Dotazione è rispettoso del limite minimo di cui all’art. 22, comma 4, CTS ed è di valore complessivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
Al fine di proteggere l’integrità del Fondo di Dotazione, è fatto obbligo agli amministratori di costituire, alla voce passività, un “fondo di salvaguardia del patrimonio”, alimentato, annualmente, dagli eventuali avanzi dell’esercizio.

Articolo 8 Fondo di Gestione

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il Fondo di Gestione, costituito dai proventi derivanti:

  • dal reddito dell’investimento del proprio patrimonio;
  • da elargizioni, lasciti, eredità destinate alle attività correnti;
  • da contributi di enti pubblici o privati e di agenzie nazionali e internazionali destinati alle attività proprie della fondazione;
  • dai proventi derivanti dalla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, per l’erogazione di particolari consulenze e servizi attinenti le attività statutarie;
  • dalla riscossione di compensi per “diritti di autore”, conseguenti a pubblicazioni scientifiche ed attività editoriali;
  • dalle eventuali quote annuali riscosse da soggetti partecipanti o sostenitori;
  • da tutte le attività di raccolta fondi che si ritengano opportune. Essi confluiscono nel Fondo di Gestione della Fondazione.

Nel caso di co-finanziamenti pubblici o/e privati, per progetti specifici, il Consiglio di Amministrazione è obbligato alla compilazione di una contabilità separata.
È fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 9 Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione ed assicurare la conservazione del suo valore nel lungo periodo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione possa subire e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa in materia o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
Ai sensi dell’art. 22, comma 5, CTS, quando il patrimonio minimo risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo i predetti criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.

Articolo 10 Raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti, nonché all’art.7, comma 2, CTS.
La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualunque apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile, in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte, di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Articolo 12 Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 13 -Patrimoni destinati

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, può delineare la costituzione uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche Presidente della Fondazione;
  • l’Organo di Controllo;
  • il Revisore Legale.

Gli incarichi svolti dagli Organi della Fondazione non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri (ovvero da un numero di componenti come determinati al comma che segue) nominati dai Fondatori e, successivamente, dai quattro figli dei Fondatori. In tale caso ciascun figlio dei Fondatori nominerà un membro ed il quinto sarà nominato a maggioranza dai figli stessi ed in caso di parità prevale il voto del più anziano di età; successivamente, ciascun ramo familiare che ha avuto come capostipite un figlio dei Fondatori, sceglierà a maggioranza tramite un rappresentante comune (il discendente più anziano di età), un membro del Consiglio di Amministrazione e il quinto sarà nominato a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del più anziano di età.
Con voto unanime degli aventi diritto come sopra individuati, può essere determinato e nominato un numero di membri del Consiglio di Amministrazione maggiore (fino ad un massimo di nove componenti) o minore di cinque.
La durata dell’incarico di Consigliere è di tre anni.
Gli incarichi sono rinnovabili. Il Consiglio di Amministrazione scade in coincidenza con l’Adunanza convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall’Organo stesso.

Articolo 16 Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione è investito di tutti i poteri e compie pertanto tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Al Consiglio di Amministrazione compete:

  • nominare tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione;
  • deliberare eventuali modifiche dello statuto, nonché eventuali regolamenti interni;
  • approvare, nonché compiere ogni adempimento in relazione ad essi, il bilancio preventivo, redatto entro il mese di dicembre, e il bilancio consuntivo, redatto entro il mese di aprile, nonché approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione; e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  • deliberare lo scioglimento con nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
  • conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l’Organo stesso ed anche con poteri di rappresentanza verso terzi, così agendo nella qualità di Consiglieri delegati, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; nominare terzi procuratori speciali della Fondazione, con il potere di compiere singoli atti o singole categorie di atti in nome e per conto della Fondazione;
  • nominare l’Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri, nonché nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
  • amministrare il patrimonio della Fondazione, provvedendo alla gestione finanziaria e all’investimento delle entrate nel modo più sicuro e redditizio e fissare i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
  • nominare, se opportuno, un Direttore Scientifico e/o un Comitato Scientifico;

Articolo 17 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce presso la propria sede o altro luogo purchè in Italia di norma in seduta ordinaria almeno due volte l’anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione avviene mediante invito, a mezzo di messaggio di posta elettronica con ricevuta di ricezione, di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmesso dal Presidente ai membri del Consiglio di Amministrazione, all’Organo di Controllo e, se nominato, al Revisore Legale, con le modalità informative correnti, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’invito dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono in ogni caso valide le adunanze in cui partecipano tutti i Consiglieri e i membri dell’Organo di Controllo.
Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, partecipanti, sostenitori, benemeriti, amministratori, tecnici, esperti e personalità del mondo giuridico istituzionale.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera, ove non diversamente previsto dallo Statuto, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti ha peso determinante il voto del più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente della Fondazione e gli eventuali consiglieri delegati o procuratori speciali con rappresentanza verso terzi, nonché l’Organo di controllo ed il Revisore legale, sono nominati con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto.
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza o con modalità telematiche tali da consentire:

  • l’identificazione e la legittimazione degli intervenuti da parte del Presidente dell’adunanza, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • la partecipazione simultanea e l’intervento in tempo reale dei partecipati alla trattazione e discussione, nonché alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve trovarsi pure il segretario verbalizzante, ovvero il notaio.

Articolo 18 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:

  • convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze e formulando l’ordine del giorno dell’Adunanza;
  • firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esecuzione degli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione; d) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie;
  • adotta in casi di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo entro trenta giorni al Consiglio;
  • predispone la bozza del bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, nonchè il rendiconto per cassa; redige la relazione annuale, predispone l’eventuale bilancio sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età, il quale legittimerà nei confronti dei terzi la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente impedito” o di altro similare.

Articolo 19 L’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, da un Componente Unico o da un Collegio composto da tre componenti effettivi, tra i quali viene nominato un Presidente, e due supplenti; i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.
L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.
L’organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Inoltre esercita i compiti di monitoraggio dell’osservanza degli scopi e delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa degli enti del terzo settore e delle linee guida di cui all’art. 14 CTS.

Articolo 20 Il Revisore legale

Al ricorrere delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore legale. Il Revisore legale è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel registro dei Revisori Legali, ovvero può essere attribuita all’Organo di Controllo ed in tal caso tutti i suoi membri dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
Il Revisore legale dura in carica tre esercizi, sono all’adunanza del Consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Articolo 21 L’Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 Bilancio di esercizio

Entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva i documenti di bilancio, che è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione. Il bilancio può essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.
Se ne ricorre l’obbligo, nel medesimo termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale.
Il Presidente cura tutti gli obblighi di legge previsti per il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nonché di pubblicità verso terzi delle informazioni di carattere patrimoniale e reddituale, inclusa l’aggiornamento del sito internet con le notizie sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti

Articolo 23 Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione tiene:

  • il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari.
Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può prenderne visione ed estrarne copie.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio stesso e può essere esaminato da ciascun consigliere, nonché da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’organo stesso.

Articolo 24 Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, anche sensi dell’art. 42-bis, del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 25 Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.